Cassation court dismisses appeal as specific non-punishment claim lacks new grounds and repeats lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was specific but lacked novelty. The appellant's arguments merely reiterated those already rejected by the Court of Appeal of Bologna regarding the gravity of the conduct. Consequently, the court upheld the lower court's exclusion of the non-punishment provision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; An appeal ground is inadmissible if it consists of specific but non-novel arguments that simply repeat those already disallowed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCARI DAVIDE nato a BOLOGNA il 23/01/1976 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Frascari Davide; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 1 della motivazione). La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos