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Ordinanza — n. 43736/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as specific and inadmissible due to repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Grisetti Manolito inadmissible. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding the special leniency of the harm caused, but the court found the appeal specific only because it merely repeated grievances already addressed in detail during the appellate proceedings. Consequently, the appellate court's reasoning was deemed logical and legally sound, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is specific only by reiterating grievances already fully addressed in the lower court's decision without presenting new, precise, and conclusive arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity of appeal repetition of grievances mitigating circumstance special leniency of harm court costs and fine appellate reasoning gestione di diritti digitali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Grisetti Manolito; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI MANOLITO nato a MONTECCHIO EMILIA il 22/02/1978 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grisetti Manolito; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento(si veda pagina 2), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della speciale tenuità del danno cagionato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della materiale condotta posta in essere e del valore significativo dei files presenti nella pen drive ricettata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C