Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of logical motivation in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the denial of generic mitigating circumstances was not permitted in a legitimacy proceeding. The appellant argued that the lower court failed to apply these circumstances, while the court noted the first-instance judgment contained a motivation free from evident illogic. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected as it lacks the necessary legal basis under the established principle regarding judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment provides a motivation free from evident illogic, as the court need not consider all elements but only those deemed decisive.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 26/09/1969 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Grassi Stefano; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, il Collegio intende dare seguito al principio affermato da questa Corte,, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Co glitre estensore Il Presidente f