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Ordinanza — n. 43731/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as specific for reiterating arguments already fully addressed by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Zaccagna Juri inadmissible due to the specific defect of being repetitive. The appellate court had already thoroughly addressed the claim regarding the lack of mitigating circumstances under Article 62(4) of the Penal Code, specifically rejecting the argument that the victim's financial loss was particularly modest. Consequently, the court found no need to re-examine the merits as the lower court's reasoning was logically sound and free from errors.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint is specific because it merely reiterates grievances already fully expressed and conclusively resolved by the appellate court in its judgment.

Parole chiave

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specific defect of appeal repetitive arguments mitigating circumstances financial loss assessment inadmissibility ruling accertamento dell'ammontare del danno danno patrimoniale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
E CONISIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Zaccagna Juri; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCAGNA JURI nato a LIVORNO il 12/09/1971 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E CONISIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di Zaccagna Juri; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della speciale tenuità del danno patrimoniale.

La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie„ ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico- giuridici (si veda pagina 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il C sigll