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Ordinanza — n. 43729/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific grounds are absent, citing generic repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giovinazzo Andrea inadmissible due to the lack of specific grounds. The appellant argued against the second-instance court's finding of liability for fraud, but the Court found his complaints merely repetitive of those already addressed in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine, while the civil party's costs were not awarded due to the generic nature of their concluding memorandum.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific only in reiterating the same grievances regarding fact-finding and evidence interpretation already expressed by the appellate court in precise and conclusive terms.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement repetitive complaints fraud liability procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
Salvatore Fratelli a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. U., n. 877 del 14/7/2022
Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: GIOVINAZZO ANDREA nato a POLISTENA il 02/12/1991 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovinazzo Andrea e le conclusioni depositate dalla parte civile; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in punto di responsabilità, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile Bondici Amoroso Tiziana in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 20/09/2023, dall'Avv. Salvatore Fratelli a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;

Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Co gliere estensore La Preside