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Ordinanza — n. 43609/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against conviction for petulance, ruling motive irrelevant to criminal liability under Art. 660.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43609/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the contravention of petulance under Article 660 of the Penal Code. The appellant argued that the facts relied upon were incorrect and that the motive for the conduct should be considered, but the court rejected this, stating that only the conscious and willing execution of the conduct matters. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 660 cod. pen.; The motive for the act is irrelevant to the constitution of the crime of petulance, which requires only the conscious and willing execution of the conduct that interferes with the peace and liberty of others.

Parole chiave

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contravention of petulance Article 660 Penal Code criminal liability inadmissible appeal dolo requirement motivi di cassazione legittimazione a ricorrere ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 660 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 560381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOSELLA LEONARDO nato a PORTOGRUARO il 23/01/1951 avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Leonardo Nosella ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art.660 cod. pen. nei riguardi della curatrice fallimentare nominata nella procedura riguardante il fallimento della ditta individuale a lui facente capo e, con un unico motivo di ricorso, propone una diversa lettura dei fatti posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, non consentita in questa sede; rilevato, in particolare, che le censure tendono a valorizzare il motivo a delinquere, pacificamente irrilevante nel caso che ci occupa; ricordato, invero, che in presenza di una condotta oggettivamente caratterizzata dalla "petulanza", ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che per ciò stesso interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.660 cod.pen., la coscienza e volontà di tale condotta, nulla rilevando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi, proprio in quanto "motivi", incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo (Sez. 1, n. 560381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle