Ordinanza — n. 43608/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRISCESE DANIELE nato a ROMA il 19/02/1991 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che il ricorso di Daniele Bríscese avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio dell'affidamento in prova terapeutico è manifestamente infondato e, comunque, deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice specializzato; ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293); considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale (emergente dai precedenti penali e dall'infrazione disciplinare, certamente grave, siccome punita con ben dieci giorni di esclusione dalle attività comuni) che ha posto in relazione con l'esigenza di approfondire, mediante una intensificazione dei colloqui psicologici con gli esperti e con gli pperatori del Serd, al fine di una ulteriore osservazione inframuraria, così dando adeguatamente conto dell'esercizio del principio di gradualità trattamentale; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che il ricorso di Daniele Bríscese avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio dell'affidamento in prova terapeutico è manifestamente infondato e, comunque, deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice specializzato; ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293); considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale (emergente dai precedenti penali e dall'infrazione disciplinare, certamente grave, siccome punita con ben dieci giorni di esclusione dalle attività comuni) che ha posto in relazione con l'esigenza di approfondire, mediante una intensificazione dei colloqui psicologici con gli esperti e con gli pperatori del Serd, al fine di una ulteriore osservazione inframuraria, così dando adeguatamente conto dell'esercizio del principio di gradualità trattamentale; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRISCESE DANIELE nato a ROMA il 19/02/1991 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il ricorso di Daniele Bríscese avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio dell'affidamento in prova terapeutico è manifestamente infondato e, comunque, deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice specializzato; ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293); considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale (emergente dai precedenti penali e dall'infrazione disciplinare, certamente grave, siccome punita con ben dieci giorni di esclusione dalle attività comuni) che ha posto in relazione con l'esigenza di approfondire, mediante una intensificazione dei colloqui psicologici con gli esperti e con gli pperatori del Serd, al fine di una ulteriore osservazione inframuraria, così dando adeguatamente conto dell'esercizio del principio di gradualità trattamentale; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 4 Consigliere estensore