Cassation court dismisses appeal against detention home order due to lack of work and unavailability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible. The lower court correctly rejected the opposition to the home detention order based on the applicant's lack of work and his unavailability at the indicated address. Since the applicant offered no arguments to refute these factual findings, the appeal was dismissed without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds relied upon are entirely unsubstantiated and fail to challenge the factual basis of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALIPAJ ISUF nato il 23/06/1986 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Isuf Dalipaj ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di l'Aquila ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza applicativa della detenzione domiciliare e rigettato altresì l'istanza di misure alternative alla detenzione; ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché deduce vizi di motivazione del tutto insussistenti; rilevato, invero, che il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta il ricorrente - non contraddittoria ed ha, in primo luogo, fondato il rigetto dell'opposizione sul dato, non avversato neppure con il ricorso, della assenza di attività lavorativa e/o risocializzate; quanto, poi, all'istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione ha correttamente preso atto che il ricorrente si era reso irreperibile presso il domicilio che egli stesso aveva indicato, come attestato dalla nota dei militari della locale Arma dei Carabinieri in data 6 marzo 2023; ritenuto che, a tale motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres