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Ordinanza — n. 43596/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against baseball bat conviction, citing lack of justification and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43596/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a baseball bat. The appellant argued the object was merely a toy, but the court found the weapon was kept in the car trunk for an extended period without justification. The decision relied on the principle that carrying such an item constitutes a crime if no valid reason exists, especially given the defendant's prior criminal record and flight upon detection.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 895 del 1967; The carrying of a baseball bat constitutes a crime if it lacks a justified purpose, regardless of its potential to cause harm, and such facts fall within the discretionary evaluation of the trial court.

Parole chiave

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carrying weapon crime baseball bat possession lack of justification prior criminal record inadmissible appeal discretionary merit review Italian criminal law porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge n. 895 del 1967
Considerato che Umberto Di Rocco ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003
Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015
22511601, si veda Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015 - dep.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017
245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO UMBERTO nato a POPOLI il 05/02/1987 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Umberto Di Rocco ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967 e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato per l'insussistenza del fatto, trattandosi di un porto di un mera riproduzione "giocattolo" di una mazza da baseball - non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha in primo luogo richiamato il condivisibile il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, in estrema sintesi, «il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo» (in tal senso, oltre a Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003 - dep. 31/07/2003, PG in proc.

Porcu, Rv. 22511601, si veda Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015 - dep. 10/08/2015, Cimpoesu, Rv. 26477101) e che tale richiamo nel presente giudizio deve ritenersi affatto congruo, posto che tale oggetto era detenuto da tempo nel bagagliaio dell'autovettura; rilevato, quanto al secondo e terzo motivo, che la sentenza impugnata ha implicitamente desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla duplice circostanza (pacifica ed indicata nel provvedimento) che l'imputato, gravato da precedenti condanne, ha tenuto l'arma nel bagagliaio dell'autovettura, nella sua immediata disponibilità, per un tempo costante, sebbene imprecisato, e che al momento del controllo non arrestava la marcia, ma si dava alla fuga; considerato che a tale argomenti, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; rilevato, infine, che con riferimento al motivo riguardante le circostante attenuati generiche le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo, la presenza di precedenti condanne e l'assenza di elementi - rinvenibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa - suscettibili di positiva valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle