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Ordinanza — n. 43593/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43593/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS EMILIO nato a ANAGNI il 06/06/1966 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Emilio De Carolisha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per il semestre compreso tra il 6 aprile 22 e il 6 ottobre 2022; letta la memoria depositata in data 19 giugno 2023 con la quale la difesa invoca la trattazione dei ricorso nella Sezione Prima; rilevato che il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse, avendo il condannato terminato l'espiazione della pena in data 3 aprile 2023, fatto che riverbera sul presente ricorso; considerato, invero, che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43593/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

Parole chiave

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ritiro dell'effetto sospensivo inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento penale sospensione di pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS EMILIO nato a ANAGNI il 06/06/1966 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Emilio De Carolisha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata per il semestre compreso tra il 6 aprile 22 e il 6 ottobre 2022; letta la memoria depositata in data 19 giugno 2023 con la quale la difesa invoca la trattazione dei ricorso nella Sezione Prima; rilevato che il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse, avendo il condannato terminato l'espiazione della pena in data 3 aprile 2023, fatto che riverbera sul presente ricorso; considerato, invero, che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976); Da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, a detta declaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva scarcerazione per espiazione della pena, non configura un'ipotesi di soccombenza e, conseguentemente, non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021, Pujia, Ry.282549;

Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta ca