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Ordinanza — n. 43588/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and generic repetition of appellate grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43588/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on prescription and alleged procedural violations, but the court found the grievances too generic and merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for specific legal criticism necessary for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 546 lett. e) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and do not constitute a critical argument against the lower court's decision, particularly when they merely repeat grievances already dismissed in the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity generic grievances repetition of appellate grounds procedural nullity court costs and fine cassation requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 546 lett. e) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 c.p.p.
259425); evidenziato, inoltre che l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
259425); evidenziato, inoltre che l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009
Sez. 2 11951/2014
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016
non è in tal modo sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv.
Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004
253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv.
Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998
229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep.
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019
e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI ALFONSO nato a PALERMO il 01/11/1965 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Alfonso Neri ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce due motivi; letta la memoria depositata il 29 giugno 2023 con la quale si ribadiscono le censure contenute nel ricorso, si evidenzia l'intervenuta prescrizione del reato e s'invoca la trattazione del ricorso nella Sezione Prima; ritenuto, quanto al primo inerente l'asserita violazione da parte della Corte di appello di Palermo dell'art. 546 let.

e) cod. proc. pen e vizio di motivazione, che lo stesso è in primo luogo inammissibile per la sua aspecificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisìvità del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C.

Rv. 275853); considerato, sotto altro profilo, che la Corte territoriale ha preso in considerazione ogni specifica censura contenuta nell'atto di appello e ha motivato congruamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di condividere la ricostruzione in fatto e in diritto del Giudice di primo grado; rilevato che con il secondo motivo deduce censure complessivamente generiche e manifestamente infondate, limitandosi il ricorrente a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello e ivi adeguatamente superati; ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dì ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838;

Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425); evidenziato, inoltre che l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutílizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294;

Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248). La dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196).

In particolare, poiché la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza quando sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F, Rv. 253567); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro