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Ordinanza — n. 43577/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43577/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VURCHIO MICHELE nato a ANDRIA il 31/01/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di TRANI Wto avviso alle pFtiT udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Michele Vurchio, nella parte in cui non vi sarebbe adeguata motivazione «in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie»; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43577/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Michele Vurchio, nella parte in cui non vi sarebbe adeguata motivazione «in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie»; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali indigenza processuale non provata motivi di cassazione assenza di caso di rigore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VURCHIO MICHELE nato a ANDRIA il 31/01/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di TRANI Wto avviso alle pFtiT udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Michele Vurchio, nella parte in cui non vi sarebbe adeguata motivazione «in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie»; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr siden