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Ordinanza — n. 43575/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43575/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43575/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOIA NICOLAE LELIAN nato il 19/11/1992 avverso la sentenza del 17/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA13-à-tóíWg5"-ilTéi3Tr-d; i udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Nicolae Lelian Boia, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43575/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Nicolae Lelian Boia, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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difetto formale di procedura rispetto dei requisiti formali esame delle censure formali assenza di caso di rigore indigenza processuale non provata adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Nicolae Lelian Boia, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., emessa nei confronti di Nicolae Lelian Boia, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOIA NICOLAE LELIAN nato il 19/11/1992 avverso la sentenza del 17/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA13-à-tóíWg5"-ilTéi3Tr-d; i udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Nicolae Lelian Boia, nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid te