Italian Court dismisses appeal as arguments lack specificity and merely repeat already rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Marino Ferfolja inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ferfolja argued that the lower court violated the law regarding his criminal liability for fraudulent bankruptcy and failed to recognize a minor financial loss as a mitigating circumstance. The court rejected these claims because they were non-specific and merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments that merely restate grounds already rejected by the court of first instance render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERFOLJA MARINO nato a GORIZIA il 05/04/1963 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Marino Ferfolja avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 10 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli. Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità e alla misura della pena. Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e della inconfigurabilità dell'invocata attenuante sono privi di specificità (come già erano i corrispondenti motivi di appello) perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023