Italian court dismisses appeal claiming new Cartabia sanctions were wrongly applied before their entry into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal could not apply the new substitute sanctions under the Cartabia reform, which had not yet entered into force at the time of the lower court's decision. The appellant argued for a violation of law regarding the non-application of these specific penalties, but the court found the timing of the legislative reform to be the decisive factor. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. n. 150/2022; Art. 163 c.p.p.: The court cannot apply substitute sanctions provided by a reform (such as the Cartabia reform) if those provisions have not yet entered into force at the time of the judgment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEANU GHEORGHE nato a TIRGU NEAMT( ROMANIA) il 27/12/1986 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gheorghe Munteanu avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di falso contestatogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive previste dal d.lgs. n. 150/2022.
Rilevato che la Corte d'appello non avrebbe potuto applicare le sanzioni in oggetto non essendo ancora entrate in vigore, al momento della sua pronuncia, le disposizioni della cd riforma Cartabia. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.