Italian court dismisses appeal as arguments lack specificity and merely repeat already rejected legal points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Annibale Morelli inadmissible due to a lack of specific legal grounds. Morelli argued that the lower court's reasoning violated the law and contained defects in evidence evaluation, but the court found these claims to be generic reproductions of issues already properly addressed and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and Morelli was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce legal points already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ANNIBALE nato a CROTONE il 03/10/1969 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Annibale Morelli avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova.
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.