Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for mere factual complaints and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to renew the trial record and misapplied sentencing guidelines, but the Court ruled these were mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the Court held that the appellate court's assessment of evidence and sentencing discretion was lawful and free from logical defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 612 bis cod. pen.: Appeals based solely on factual disputes or discretionary sentencing quantification are inadmissible in Italian criminal procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO MIRKO GIUSEPPE nato a ENNA il 12/10/1976 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mirko Giuseppe Pappalardo avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 10 ottobre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla valutazione del compendio probatorio ed al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria era del tutto generica e che il complesso dichiarativo acquisito dava corretto conto e prova della responsabilità del prevenuto.
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottob