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Ordinanza — n. 43481/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for perjury and forgery due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for perjury and forgery, claiming errors in the lower court's reasoning and sentencing. The court rejected these claims, ruling that factual complaints are inadmissible in cassation and that the sentence fell within the trial judge's discretionary authority.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Complaints regarding factual findings or sentencing discretion in the lower court do not constitute grounds for cassation review and result in the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility perjury conviction forgery charges sentencing discretion cassation review limits omissione della contabilità lacune probatorie bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KECHCHAF SAIO nato il 15/07/1988 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Said Kechchaf avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto ed alla misura della pena.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 202