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Ordinanza — n. 43480/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against bankruptcy fraud convictions for mere factual complaints and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43480/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Modena and Guerra inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court erred in fact-finding regarding their responsibility and in the sentencing measure. The court rejected these claims because factual disputes are not reviewable on appeal and sentencing falls within the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or discretionary sentencing measures are inadmissible as they do not constitute a violation of law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility bankruptcy fraud conviction factual review limitation sentencing discretion Italian criminal procedure bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MODENA LUCA nato a CASTELNOVO NE' MONTI il 30/01/1983 GUERRA GIANCARLO nato a BOLOGNA il 14/03/1952 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Luca Modena e Giancarlo Guerra avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 giugno 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di bancarotta per distrazione.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Modena, alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - Guerra, in relazione alla responsabilità ed alla misura del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dovesse condividersi il percorso argomentativo seguito dal Tribunale (si legga da pagina 4/5 dell'impugnata sentenza), ricostruendo anch'essa, nel dettaglio, le circostanze grazie alle quali i due imputati avevano realizzato il contestato depauperamento del patrimonio della fallita.

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 11 18 ott