Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds for aggravated injury conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Scarcelli inadmissible regarding recidivism and sentencing. Scarcelli argued for generic mitigating circumstances and challenged the recidivism finding, but the appellate court had not adequately addressed the recidivism issue in its judgment. The court ruled that arguments concerning sentencing discretion and the comparison of circumstances are inadmissible as they fall within the trial court's discretionary domain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the recognition of recidivism or the assessment of discretionary sentencing factors are inadmissible if the lower court did not explicitly address the recidivism or if the arguments concern matters of judicial discretion reserved for the court of first instance.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLI PAOLO nato a ANDRIA il 02/04/1983 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Paolo Scarcelli avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni gravi e aggravate ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena.
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato. Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;
Rilevato che, nell'atto di appello, secondo la sintesi fattane nella sentenza impugnata, non era stata proposta adeguata censura in ordine alla sussistenza della recidiva così che il motivo è inammissibile. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre