Italian Court dismisses appeal against conviction for forgery due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 131 bis of the Penal Code and challenged the reasoning regarding the use of others' generalities. The court rejected these claims as lacking specificity and merely repeating arguments already properly addressed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals must be specific; generic complaints or arguments already fully examined by the trial court result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGARECI IVAN nato a MESSINA il 27/03/1991 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ivan Margareci avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 27 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., al trattamento sanzionatorio.
Rilevata l'inammissibilità delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio perché non dedotte in modo specifico nell'atto di appello. Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte aveva adeguatamente motivato, in fatto, sia l'intervenuto utilizzo da parte dell'imputato delle generalità altrui, sia il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2