Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for generic mitigating circumstances and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding both the denial of generic mitigating circumstances and the sentencing measure. The appellant argued for leniency, but the court found the lower court's reasoning sufficient and its sentencing within legal discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 64 c.p.: The appeal is inadmissible if the lower court provides a congruent reference to decisive elements for mitigating circumstances, and sentencing falls within the judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARENTI MAJCHOL nato a CODIGORO il 22/02/1983 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Majchol Massarenti avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 20