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Ordinanza — n. 43474/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for lack of specific legal grounds and procedural specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the application of Article 131 bis of the Penal Code and the qualification of the offense. The court found the appellant's arguments merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court, noting the established judicial orientation on the specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 217 legge fall.: The Court of Cassation holds that an appeal contesting the application of Article 131 bis is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces arguments already rejected by the court of first instance, while the legal qualification of the act remains binding under consolidated jurisprudence.

Parole chiave

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Article 131 bis Penal Code Bankruptcy Offense Qualification Inadmissible Appeal Grounds Repetitive Legal Arguments Procedural Specificity Requirement Cassation Review Standards Bankruptcy Law Liability motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
(con il suo proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen. in ordine all'ulteriore reato di cui all'art.226 legge fall.).
Art. 217 legge fall.
Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (e del suo mancato proscioglimento dal delitto di cui all'art. 217 legge fall., ai sensi dell'art.
art. 131 bis cod. pen
(con il suo proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GRIPPO GREGORIO nato a SAN GREGORIO MAGNO il 06/03/1951 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Gregorio Del Grippo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 legge fall. (con il suo proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen. in ordine all'ulteriore reato di cui all'art.226 legge fall.).

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - nel ricorso dell'Avv. Manaresi, alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. anche in ordine all'ulteriore reato; - nel ricorso dell'Avv. Benini, alla mancata assoluzione del prevenuto, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante specifica e di quelle generiche. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (e del suo mancato proscioglimento dal delitto di cui all'art. 217 legge fall., ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza; la Corte, infatti, aveva preso atto che le scritture contabili non erano state tenute per un intero triennio; che tale condotta doveva considerarsi di particolare gravità (peraltro non si era invocato, in appello, l'art. 131 bis cod. pen in relazione all'art. 217 legge fall.); che anche il danno patrimoniale non appariva lieve; che le attenuanti generiche non erano da nulla giustificate anche in considerazione dei precedenti dell'imputato.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobr