Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding aggravated assault charges and permanent facial disfigurement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding the defendant's liability was flawed. The appellate court correctly determined that the evidence precluded mere negligence and clearly established permanent facial disfigurement. Consequently, the appeal was dismissed as it constituted mere factual complaints rather than a legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a second-instance judgment on the ground of factual errors or lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and based on the available evidence.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ALEX nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 02/12/1991 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alex Santoro avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 ottobre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali comportanti lo sfregio permanente del viso. Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla aggravante contestata ed alla volontarietà delle lesioni. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione del fatto, alla luce delle emergenze probatorie, non consentisse di ritenere la mera colpa nella condotta del prevenuto; e come la visione delle lesioni inferte al viso della persona offesa ne rendessero evidente lo sfregio permanente.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2