Italian court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, citing inadmissibility of factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Cislaghi's appeal against his fraud conviction inadmissible. The appellant argued for a factual review of the lower court's reasoning and the conversion of the sentence, but the court rejected these as mere complaints lacking legal merit. Consequently, the appeal was dismissed, and Cislaghi was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are limited to legal errors; complaints regarding factual findings or the absence of specific legal provisions for converting detention are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISLAGHI MARCO nato a MILANO il 25/12/1957 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Marco Cislaghi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 marzo 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato ed alla mancata conversione della pena detentiva.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non fosse attendibile la versione fornita dall'imputato a propria discolpa (da pag. 4). Considerato che il motivo relativo alla mancata conversione della pena è manifestamente infondato posto che la Corte aveva congruamente affermato come la complessità ed articolazione della condotta non consentissero il beneficio invocato.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre