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Ordinanza — n. 43470/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for fraud, citing lack of legal grounds for factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaints regarding the conviction for continued fraud. The court held that arguments challenging the factual basis of the subjective element constituted mere grievances rather than legal violations, while the denial of general mitigating circumstances was supported by sufficient judicial reasoning. Furthermore, the court found the appeal against the sentence length unfounded, noting that sentencing falls within the trial court's discretionary power under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual grievances or insufficient reasoning are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal subjective element mitigating circumstances sentencing discretion factual grievances fraud conviction perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.
Art. 483 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 483 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI GIAN PAOLO nato a LUGO il 11/10/1964 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gian Paolo Tagliaferri avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 24 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato continuato di cui all'art. 483 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la reiterazione delle condotte decettive rendeva evidente il dolo del delitto di falso. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobr