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Ordinanza — n. 43469/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for bankruptcy crime due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43469/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Vanzolini inadmissible regarding his conviction for bankruptcy-related offenses. The appellant argued for a violation of law and defects in reasoning concerning his personal responsibility, but the court found these claims manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 217 legge fallimentare; The Court of Cassation holds that appeals challenging the legal qualification of facts in bankruptcy crimes are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded in light of consolidated jurisprudence.

Parole chiave

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bankruptcy crime conviction inadmissible appeal violation of law defect in reasoning Corte di Cassazione personal responsibility manifestly unfounded ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 217 legge fallimentare
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANZOLINI BRUNO nato a RIMINI il 18/06/1941 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Bruno Vanzolini avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 legge fall.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente.

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.