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Ordinanza — n. 43468/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding double jeopardy claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43468/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Badawy Mohamed Saad inadmissible. The appellant argued that the lower court violated the prohibition of double jeopardy, claiming the new trial concerned the same conduct. The court rejected this, noting the appeal lacked specificity and merely repeated arguments already properly addressed by the trial judge, who had distinguished the material facts of the current case from the prior one.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 596 c.p.p.: An appeal challenging a conviction on grounds of double jeopardy is inadmissible if it fails to specify how the current conduct differs materially from the previously judged conduct, rendering the complaint merely repetitive of already decided issues.

Parole chiave

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prohibition of double jeopardy violation of law appeal lack of specificity materially different conduct inadmissible appeal principio del ne bis in idem reati violenti divieto di molestie

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Art. 596 c.p.p.
art. 610 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED BADAWY MOHAMED SAAD nato il 16/03/1993 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Badawy Mohamed Saad Mohanned avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'i dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato rispetto del divieto di un nuovo giudizio in ordine alla medesima condotta.

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte sul punto aveva, infatti, precisato come la condotta già oggetto di giudizio fosse stata materialmente diversa, anche se consumata nello stesso contesto, di quella qui giudicata. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.