Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding prescription and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Cerrito inadmissible. The appellant argued for a violation of law and procedural defects concerning the prescription of the crime and recidiva, but the court found these grounds lacked specificity. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower court on correct legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing grounds already examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRITO SALVATORE nato a PALERMO il 12/09/1944 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Cerrito avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 20 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato.
Considerato che il motivo di ricorso è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, posto che, della contestata recidiva, deve tenersi conto sia per gli effetti di cui all'art. 157 cod. pen., sia per quanto previsto dall'art. 161 cod. pen. (Rv. 283328). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023. fl