Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds for factual disputes and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and denying generic mitigating circumstances, while the opposing party contended the trial judge properly exercised discretion. The court rejected these claims because factual disputes belong to the trial level and sentencing falls within judicial discretion under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere factual disputes or challenges to sentencing discretion are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA MATTEO MAURO nato a BUSTO ARSIZIO il 30/07/1982 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Matteo Mauro Manna avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'Il gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: alla valutazione del compendio probatorio ed alla misura del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere dcglianze in punto di fatto. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottob