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Ordinanza — n. 43463/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming self-defense, ruling punitive intent negates putative self-defense defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Listo's appeal inadmissible regarding his conviction for aggravated assault. Listo argued the lower court failed to recognize putative self-defense, but the appellate court had already rejected this, noting his actions were driven by punitive intent and revenge rather than defense. Consequently, the court dismissed the appeal as lacking specificity and upheld the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 582 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: The defense of putative self-defense is negated when the actor acts with a punitive or vindictive intent, as demonstrated by the specific circumstances of the case.

Parole chiave

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putative self-defense punitive intent revenge motive assault aggravated inadmissible appeal crimine di aggressione reati violenti legittima difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
art. 582 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISTO ANTONIO nato a NAPOLI il 29/08/1978 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonio Listo avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. aggravato dall'avere agito in più persone riunite e con un'arma; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa almeno nella forma putativa. Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte territoriale aveva osservato come l'azione dell'imputato non rientrasse nell'alveo della legittima difesa, neppure putativamente, posto che lo stesso aveva agito animato da un intento punitivo e di vendetta.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 202