Ordinanza — n. 43459/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA ANIELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/07/1959 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. da Aniello Falanga avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione del 2:2 giugno 2022 di inammissibilità del ricorso in tema di esecuzione della pena ed in particolare di revoca della misura della semilibertà e di rigetto dell'istanza di differimento della pena Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole dell'errore in cui era incorsa questa Corte nel valutare la condotta tenuta dal condannato; rilevato che il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere proposto avverso i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza nel corso dell'esecuzione della pena (Rv. 279530, 269789). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA ANIELLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/07/1959 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. da Aniello Falanga avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione del 2:2 giugno 2022 di inammissibilità del ricorso in tema di esecuzione della pena ed in particolare di revoca della misura della semilibertà e di rigetto dell'istanza di differimento della pena Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole dell'errore in cui era incorsa questa Corte nel valutare la condotta tenuta dal condannato; rilevato che il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere proposto avverso i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza nel corso dell'esecuzione della pena (Rv. 279530, 269789). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.