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Ordinanza — n. 43458/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43458/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOBIZZI DOMENICO nato a VAL MASINO il 10/01/1947 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Domenico Iobizzi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato in rubrica ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità del prevenuto ed alla falsificazione della prova d'alibi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità del prevenuto ed alla falsificazione della prova d'alibi.

Parole chiave

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testimonianza inattendibile alibi facoltà di astenersi dal testimoniare scemata imputabilità inutilizzabilità delle prove illecite verdetto di colpevolezza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOBIZZI DOMENICO nato a VAL MASINO il 10/01/1947 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Domenico Iobizzi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato in rubrica ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità del prevenuto ed alla falsificazione della prova d'alibi.

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la deposizione della persona offesa fosse risultata pienamente attendibile e come la prova d'alibi fosse fallita (nel senso che gli orari nei quali l'imputato non sarebbe stato presente sul posto non erano incompatibili con la commissione del reato).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile non avendo la stessa argomentato le proprie conclusioni (vd. S.U. Sacchettino).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2