Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated assault with a weapon as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Jose Manuel Vasquez Escolastico inadmissible. The appellant argued against the conviction for aggravated assault and the sentencing, claiming violations of law and flaws in evidence evaluation. The court rejected the claim regarding the declaration of responsibility as mere factual complaints and upheld the sentence as within the trial judge's discretionary power under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or discretionary sentencing are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASQUEZ ESCOLASTICO JOSE MANUEL nato il 07/10/1999 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI;ORDINANZA Sul ricorso proposto da Jose Manuel Vasques Escolastico avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 30 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti, di minaccia grave e di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, contestatigli in rubrica.
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova ed alla misura della pena. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le ricostruzioni offerte dalle persone offese, che avevano anche riconosciuto l'imputato, dovessero essere ritenute pienamente attendibili, saldandosi, quantomeno per il delitto di lesioni, alle inequivoche emergenze delle certificazioni mediche.
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.Pd1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 202