Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for mere factual complaints and discretionary sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual basis for declaring him responsible for not delivering accounting books and challenged the sentence length. The court rejected these claims because factual complaints lack legal merit in cassation review, and sentencing falls within the trial judge's discretionary authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Factual complaints constitute mere grievances and are inadmissible in cassation, while sentencing remains within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDA SALVATORE nato a SAN GREGORIO MATESE il 08/01/1961 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Loffreda avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 legge fall.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova ed alla misura della pena.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'imputato non aveva consegnato le scritture contabili al curatore così che le stesse dovevano considerarsi non tenute. Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. /- / Così deciso, in Roma il 18 ottobre