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Ordinanza — n. 43451/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43451/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAROUAI KHALIFA nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Khalifa El Kharouai avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 216, comma 1 n. 1, lecige fall. ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la cessione dell'immobile di proprietà del prevenuto, fallito in proprio, era avvenuta con il mero accollo del mutuo residuo ancora in essere, così determinando il depauperamentio del suo patrimonio (quantomeno in relazione alle rate del mutuo già corrisposte).

Parole chiave

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cessione del credito a scopo di garanzia revoca del trasferimento patrimoniale retrocessione di credito valore di riscatto bancarotta fraudolenta assunzione di beni
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAROUAI KHALIFA nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Khalifa El Kharouai avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 216, comma 1 n. 1, lecige fall. ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la cessione dell'immobile di proprietà del prevenuto, fallito in proprio, era avvenuta con il mero accollo del mutuo residuo ancora in essere, così determinando il depauperamentio del suo patrimonio (quantomeno in relazione alle rate del mutuo già corrisposte).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 202