Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43449/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43449/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43449/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEPP CRISTAL nato a CALCINATE il 26/05/1998 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cristal Zepp avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 marzo 2023 di proscioglimento del medesimo ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento in una udienza davanti al Tribunale ed al mancato riconoscimento della grossolanità del falso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 43449/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della decisione della Corte, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito: il mancato riconoscimento del legittimo impedimento non aveva cagionato alcuna lesione dei diritti di difesa dell'imputato - non essendosi svolta alcuna attività processuale nell'udienza in parola (e la sospensione del termine di prescrizic ne atteneva al solo decorso del medesimo) - e la falsità del documento era stata desunta solo a seguito di opportuna verifica.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa dichiarazione della parte deposizione inattendibile inchiesta per falsità atti sviamento della giustizia vizio di procedura rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEPP CRISTAL nato a CALCINATE il 26/05/1998 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cristal Zepp avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 marzo 2023 di proscioglimento del medesimo ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento in una udienza davanti al Tribunale ed al mancato riconoscimento della grossolanità del falso.

Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della decisione della Corte, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito: il mancato riconoscimento del legittimo impedimento non aveva cagionato alcuna lesione dei diritti di difesa dell'imputato - non essendosi svolta alcuna attività processuale nell'udienza in parola (e la sospensione del termine di prescrizic ne atteneva al solo decorso del medesimo) - e la falsità del documento era stata desunta solo a seguito di opportuna verifica.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 20