Sentenza — n. 43445/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRUSO ANTONIO nato a SALERNO il 05/11/1958 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Antonio Marruso avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 1 dicembre 2022, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, alla prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla conseguente revoca delle statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Sentenza — n. 43445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto fondato il solo motivo inerente la prescrizione (risultando, invece, inammissibile perché versato in fatto, quello relativo alla prova della responsabilità) posto che il termine era decorso il 12 novembre 2021 considerando anche i 219 giorni di sospensione del medesimo; considerato, di contro, che la prescrizione del reato in appello non travolge le statuizioni civili.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRUSO ANTONIO nato a SALERNO il 05/11/1958 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Antonio Marruso avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 1 dicembre 2022, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, alla prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla conseguente revoca delle statuizioni civili.
Ritenuto fondato il solo motivo inerente la prescrizione (risultando, invece, inammissibile perché versato in fatto, quello relativo alla prova della responsabilità) posto che il termine era decorso il 12 novembre 2021 considerando anche i 219 giorni di sospensione del medesimo; considerato, di contro, che la prescrizione del reato in appello non travolge le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.