Italian Court dismisses extraordinary appeals for material errors in preventive measures decisions as they are not punishable decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared four extraordinary appeals inadmissible regarding material errors in a 2022 judgment concerning preventive measures. The applicants argued that the court committed factual mistakes requiring correction under Article 625 bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this article applies only to judgments of conviction, not to decisions on preventive measures, thereby rejecting the correction request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal for correction of material errors is inadmissible against judgments concerning preventive measures because such decisions do not constitute 'condanna' (conviction) within the scope of the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIZZITOLA ONOFRIA nato a ALCAMO il 19/10/1966 AMODEO ANGELO nato a ALCAMO il 14/07/1960 ABATE ANTONINA nato a ALCAMO il 08/02/1972 AMODEO ANTONINO nato a ALCAMO il 04/03/1967 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da Onofria Pizzitola, Angelo Amodeo, Antonina Abate, Antonino Amodeo avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte del 21 ottobre 2022;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole degli errori materiali commessi nella sentenza indicata. Rilevato come non sia consentito richiedere la correzione degli errori materiali in ipotesi commessi da questa Corte, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. (che attiene alle decisioni di "condanna") in riferimento a sentenze, come l'attuale, inerenti le misure di prevenzione (Rv. 264568, 279413). Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.