Ordinanza — n. 43443/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDO MARIO nato a PESCARA il 22/06/1969 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mario Galdo avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 583 quinquies cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583 quinquies cod. pen; Ordinanza — n. 43443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 583 quinquies cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDO MARIO nato a PESCARA il 22/06/1969 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mario Galdo avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 27 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 583 quinquies cod. pen.. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli.
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, rilevandosi come le lesioni al volto provocate alla persona offesa ne avessero determinato lo sfregio permanente. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023