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Ordinanza — n. 43440/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest by Public Prosecutor regarding non-prosecution due to prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court decision that declared criminal charges against Fonseca Monteiro extinguished due to prescription. The court found the appeal inadmissible because the Public Prosecutor lacked a concrete and actual interest in challenging the non-prosecution order. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it offered no practical benefit to the public interest.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The Public Prosecutor must demonstrate a concrete and actual interest in appealing, meaning the appeal must yield a practically favorable result beyond mere theoretical legal correctness.

Parole chiave

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public prosecutor appeal lack of concrete interest criminal prescription non-prosecution order admissibility of cassation art 568 code of criminal procedure practical advantage requirement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
202018), di modo che «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod.
Art. 73, ordinamento giudiziario

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: FONSECA MONTEIRO IVAN RENATO nato il 07/04/1992 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 13 maggio 2022, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di FONSECA MONTEIRO IVAN RENATO per essere stati, i delitti di cui agli artt. 61, n. 1, 582 e 585 cod. pen. contestatigli, dichiarati estinti per intervenuta prescrizione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si censura il vizio di violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in fase predibattimentale in assenza di contradditorio tra le parti, non è assistito dalla sussistenza del necessario interesse ad impugnare in capo alla parte pubblica ricorrente: per il diritto vivente, infatti, «Il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di \igilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole» (Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018), di modo che «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093), risultato che nei termini descritti non deriva dall'eventuale accoglimento del rilievo censorio per come formulato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore