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Ordinanza — n. 43439/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest by Public Prosecutor against non-prosecution order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible, ruling that the prosecutor lacked a concrete interest in challenging the lower court's decision to dismiss proceedings due to prescription. The prosecutor argued the non-prosecution order violated legal norms, but the court found no practical benefit from overturning a decision that already ended the criminal process. Consequently, the appeal was rejected because the alleged legal violation did not create a tangible advantage for the public prosecutor.

Regesto Legislator

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Art. 568, fourth comma, cod. proc. pen.; The Public Prosecutor must demonstrate a concrete and actual interest in appealing, meaning the appeal must yield a practically favorable result beyond mere theoretical correctness.

Parole chiave

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Public Prosecutor appeal concrete interest requirement non-prosecution order prescription of crime admissibility of cassation proroga della carcerazione preventiva rinvio del dibattimento abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 73 ordinamento giudiziario
Art. 568, fourth comma, cod. proc. pen.
202018), di modo che «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod.
artt. 81 e 612, comma 2, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995
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Testo completo

la seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BORTOT WALTER nato a PONTE NELLE ALPI il 28/10/1956 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 13 maggio 2022, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di BORTOT WALTER per essere stato il reato di cui agli artt. 81 e 612, comma 2, cod. pen. dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; CONSIDERATO Pii DIRITTO - che il proposto motivo, con il quale si censura il vizio di violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in fase predibattimentale in assenza di contradditorio tra le parti, non è assistito dalla sussistenza del necessario interesse ad impugnare in capo alla parte pubblica ricorrente: per il diritto vivente, infatti, «Il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole» (Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018), di modo che «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093), risultato che nei termini descritti non deriva dall'eventuale accoglimento del rilievo censorio per come formulato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere e