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Ordinanza — n. 43438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANESE DOMENICO nato a SAN PIER NICETO il 12/08/1957 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che CATANESE DOMENICO propone ricorso per cassazione,Articolando cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data WS febbraio 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen., ha riqualificato il fatto (commesso in Pace del Mela il 28 dicembre 2016) alla stregua della fattispecie di cui all'art. 582 cod. pen. senza modificare il trattamento sanzionatorio irrogato; - che in data 4 ottobre 2023 il difensore della parte civile costituita (Renda Giuseppe Salvatore Tindaro) ha depositato memoria e nota spese;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. pen, art. 582 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. pen., ha riqualificato il fatto (commesso in Pace del Mela il 28 dicembre 2016) alla stregua della fattispecie di cui all'art. 582 cod. pen. senza modificare il trattamento sanzionatorio irrogato; - che in data 4 ottobre 2023 il difensore della parte civile costituita (Renda Giuseppe Salvatore Tindaro) ha depositato memoria e nota spese;

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito danneggiamento lesioni personali abbandono per lesioni personali ricorso per risarcimento danni lesione al piede

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. pen
- che CATANESE DOMENICO propone ricorso per cassazione,Articolando cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data WS febbraio 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 581 cod.
art. 582 cod. pen
pen., ha riqualificato il fatto (commesso in Pace del Mela il 28 dicembre 2016) alla stregua della fattispecie di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
7 e 8), e prospettano, altresì, questioni non consentite nel giudizio di legittimità giacché interamente versate in fatto; - che il terzo motivo di ricorso, che censura il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANESE DOMENICO nato a SAN PIER NICETO il 12/08/1957 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che CATANESE DOMENICO propone ricorso per cassazione,Articolando cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data WS febbraio 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen., ha riqualificato il fatto (commesso in Pace del Mela il 28 dicembre 2016) alla stregua della fattispecie di cui all'art. 582 cod. pen. senza modificare il trattamento sanzionatorio irrogato; - che in data 4 ottobre 2023 il difensore della parte civile costituita (Renda Giuseppe Salvatore Tindaro) ha depositato memoria e nota spese;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, che censurano, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono generici, in quanto non colgono tutte le rationes dedicendi della motivazione rafforzata rassegnata dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata (cfr., in particolare pagg. 7 e 8), e prospettano, altresì, questioni non consentite nel giudizio di legittimità giacché interamente versate in fatto; - che il terzo motivo di ricorso, che censura il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che se è vero che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie in chi la Corte territoriale ha ritenuto l'offesa di non particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata), con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, giacché compiuto secondo criteri di ragionevolezza e di logica plausibilità; - che il quinto motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, spirando il relativo termine massimo (pari ad anni sette e mesi sei) il 28 giugno 2024; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, mentre nulla è dovuto per le spese di parte civile, vuoi perché la memoria è tardiva (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), vuoi perché non è stato offerto, tramite la memoria stessa, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigl