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Ordinanza — n. 43437/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; fourth ground rejected due to non-trivial psychological harm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant's first three grounds were rejected as generic because they merely repeated appellate arguments without engaging with specific factual reasons. The fourth ground regarding non-punishability was dismissed because the lower court correctly identified significant psychological harm to the victim, making the offense not of particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must cite specific factual grounds rather than generic legal principles, and the assessment of particular triviality requires evaluating the concrete impact on the victim, such as non-modest psychological damage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection non-punishability exclusion particular triviality assessment psychological harm evaluation criminal liability standards procedural requirements reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
- che MINZERA MICHELE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 610 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 610 cod. pen
- che MINZERA MICHELE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINZERA MICHELE nato a FAGGIANO il 18/10/1956 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che MINZERA MICHELE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. (fatto commesso in Faggiano il 15 febbraio 2019);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i primi tre motivi di ricorso, che muovono censure in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, sono conclamatamente generici, in quanto replicano la stessa genericità dei corrispondenti motivi di appello, evocando astrattamente i canoni di valutazione delle prove e di giudizio, di cui deducono la violazione, senza affatto confrontarsi con le concrete ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; - che il quarto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che se è vero che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie in chi la Corte territoriale ha ritenuto l'offesa di non particolare tenuità perché l'imputato aveva cagionato alla vittima un danno alla libertà psichica non modesto (vedasi pag. 1, ultimo capoverso della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede giacché compiuta secondo criteri di ragionevolezza e di logica plausibilità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023