Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific factual criticism against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Vincenzo Carruggio's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic complaints regarding the lower court's assessment of evidence and recidivism without providing specific factual critiques. The court rejected these arguments because they failed to engage with the substantive reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Cassation Court is inadmissible if the grievances are generic and do not specifically criticize the factual or legal reasoning of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRUGGIO VINCENZO nato a MANDURIA il 13/08/1967 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna inflitta a CARRUGGIO VINCENZO per il delitto di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. 267/1942 (fatto commesso in Taranto, il 28 maggio 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, del travisamento delle prove, con specifico riferimento alla dichiarazione del 15 febbraio 2010 e al contenuto della relazione ex art. 33 L.F., contestando, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso all'affermazione di responsabilità, è affidato a doglianze generiche, che non si confrontano per nulla con il nucleo significante della sentenza impugnata (ossia, che il libro giornale e il libro degli inventari non erano stati aggiornati fin dal 2004 quando il ricorrente era già amministratore della società fallita, vedasi pag. 1 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di mac:roscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di riconoscimento della contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la bancarotta di cui alla regiudicanda costituisse espressione della specifica inclinazione dell'imputato a commettere reati tramite e nell'esercizio di attività imprenditoriale); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012,, Rv. 251690; - che l'ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440;
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1