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Ordinanza — n. 43430/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints regarding document falsity and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's generic complaints regarding the lack of evidence for document falsity and the denial of generic mitigating circumstances. The court held that such arguments are inadmissible in this stage of proceedings and unsupported by specific facts, citing established jurisprudence on document fraud and the requirements for mitigating factors. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.; Art. 605 c.p.: The Court of Cassation rejects generic complaints regarding the lack of evidence for document falsity or the denial of generic mitigating circumstances, ruling that such arguments are inadmissible without specific factual support.

Parole chiave

Generato dall'IA
document falsity generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs Cassation appeal uso di false generalità procedimento per falsità documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 604 c.p.
Art. 605 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANDEZ LUCA nato a ARZANO il 14/11/1976 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che FERNANDEZ LUCA popone ricorso per cassazione, articolando ur solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 5 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 e 497-bis cod. pen. (fatto commesso in Pomigliano D'Arco in data 8 febbraio 2022);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la censura che lamenta, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riscontro, in sede di ricostruzione del fatto, della grossolanità dell'alterazione dei documenti trovati in possesso del ricorrente, è generica, non consentita in questa sede e, soprattutto, manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocu/i", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n, 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639); - che l'ulteriore censura, con la quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generica e manifestamente infondata, posto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il c