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Ordinanza — n. 43428/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints lacking specific procedural violations or evidence misinterpretations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Raffaele Guerra inadmissible. The lower court had convicted the defendant of offenses under Articles 110 and 582 of the Penal Code based on evidence from April 2019. The court rejected the appeal because the arguments were deemed generic and failed to allege specific, decisive distortions of procedural emergencies.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must allege specific, decisive errors in evidence evaluation; generic complaints requesting a new reading of sources are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaints rejection evidence evaluation review procedural emergencies conviction maintenance risarcimento del danno alla persona calciatore professionista lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA RAFFAELE nato a TRIGGIANO il 25/06/1964 avverso la sentenza del 26/01/2023 del GIUDICE DI PACE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Bari ha dich arato colpevole GUERRA RAFFAELE del delitto di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. (fatti commessi in Capurso in data 20 aprile 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi proposti, con i quali il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, dell'erronea valutazione delle prove, e, quindi, della tenuta dell'impianto argonnentativo sotteso alla dichiarazione di responsabilità è affidato a doglianze generiche e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Cons