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Ordinanza — n. 43427/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to reduce his sentence by arguing general defects in reasoning and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic complaints that merely requested a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on generic grievances regarding the motivation of the judgment or the denial of mitigating circumstances are inadmissible unless they allege specific, decisive, and unassailable procedural violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances defects in motivation generic mitigating circumstances re-evaluation of evidence minaccia nel diritto penale reati violenti violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 339 cod. pen
pen., in riferimento all'art. 339 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (in punto di responsabilità) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTOLO CARMELO nato a BAGNARA CALABRA il 20/03/1959 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MINUTOLO CARMELO per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, e 612 cpv cod. pen., in riferimento all'art. 339 cod. pen. (fatto commesso in Genova il 18 agosto 2017, in danno di Diena Giuseppe) disapplicando la recidiva contestata e riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è affidato a doglianze generiche e non consentite in questa sede, perché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso - alla luce dell'univoco quadro probatorio e dell'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - che le critiche alla ricostruzione del fatto mosse dalla difesa fossero idonee ad indurre a diverse conclusioni) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (in punto di responsabilità) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è non consentito in questa sede e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale è tornata a negare il beneficio sul rilievo che l'imputato, neppure nel corso del giudizio, aveva mostrato un qualche segno di resipiscenza, anche sub specie della realizzazione di minime condotte riparatorie; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottob