Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments constitute mere complaints rather than specific proof errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Spada Solidea and Iezzi Morena inadmissible. The appellants argued that the lower courts incorrectly subsumed their actions under aggravated home invasion rather than land trespass, claiming mere dissatisfaction with the evidence evaluation. The court rejected this, ruling that such arguments amount to simple complaints without specific allegations of incontestable and decisive misinterpretations of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals alleging mere dissatisfaction with the evaluation of evidence or the qualification of facts are inadmissible unless they specifically identify incontestable and decisive misinterpretations of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPADA SOLIDEA nato a MINTURNO il 25/10/1976 IEZZI MORENA nato a ATESSA il 11/12/2001 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di SPADA SOLIDEA e IEZZI MORENA per il delitto di cui agli artt. 110 e 614, comma 1 e 4, cod. pen., riconoscendo ad entrambe le imputate le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata circostanza aggravante, e riducendo la pena inflitta (fatto commesso in Cassino in data 1 gennaio 2021); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia l'errore di sussunzione del fatto, che avrebbe dovuto essere qualificato non alla stregua del delitto di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose ma del delitto di invasione di terreni ed edifici, e il vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di l'atto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto la riconducibilità del fatto accertato all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 614 cod. pen., in quanto le imputate, dopo avere scardinato la porta d'ingresso dell'appartamento ATER in uso ad Amelia Abate, che via dimorava da decenni, vi si erano introdotte, trattenendovisi senza il consenso della persona che aveva il diritto di escluderle), ed è, comunque, manifestamente infondato, posto che è jus receptum che, in tema di invasione di terreni o edifici, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla realizzazione "sine titulo" di opere a carattere permanente (Sez. 2, n. 43426 del 03/07/2013, Rv. 257222), che, nel caso di specie, non sono state individuate, neppure sub specie di trasferimento nell'appartamento ATER di beni loro riconducibili; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estenso