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Ordinanza — n. 43412/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grievances and lack of specific proof misinterpretation allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by TROTTA CRISTIAN inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law and reasoning against the Second Instance Court's confirmation of his conviction for counterfeiting-related offenses. The court rejected these claims because they were merely generic complaints suggesting a re-evaluation of evidence without alleging specific, undeniable misinterpretations of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of generic grievances or mere complaints about facts, failing to allege specific, undeniable misinterpretations of the evidence that form the basis of the lower courts' decisions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances rejection proof misinterpretation requirement criminal procedure appeal evidence re-evaluation limits falsificazione di monete bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 453 cod. pen
110 e 445 in relazione all'art. 453 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA CRISTIAN nato a CASSINO il 29/07/1989 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a TROTTA CRISTIAN per il delitto di cui agli artt. 110 e 445 in relazione all'art. 453 cod. pen. (fatto commesso in Cassino in data 19 gennaio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione, non sono consentiti in questa sede, giacché, oltre ad essere generici, in quanto non colgono le rationes decidendi della sentenza impugnata, deducono mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato specificatamente circa la correttezza dell'ipotesi ricostruttiva cui è pervenuto il Tribunale, ossia che Trotta e Carlino, la mattina dell'arresto, fossero impegnati nel tentativo di progetto di spendere le due banconote contraffatte che avevano portavano seco); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il PrO